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Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 – LAVORATORI STAGIONALI

DECRETO LEGGE N. 41 DEL 22 MARZO 2021 - LAVORATORI STAGIONALI

Le indennità non sono tra loro cumulabili mentre possono essere concesse ai titolari
di assegno ordinario di invalidità (L. 222/1984).

Le domande potranno essere trasmesse solo successivamente alla pubblicazione da parte dell’Inps delle circolari applicative e della procedura dedicata.

Indennità onnicomprensiva di € 2.400 con pagamento diretto dall’Inps senza presentazione della domanda per:

Soggetti già beneficiari dell’indennità di cui agli articoli 15 e 15 bis del DL 137 “Decreto Ristori” convertito con modificazioni dalla legge 176/2020.

Indennità onnicomprensiva di € 2.400 previa presentazione domanda all’Inps entro il 30/04/2021

DIPENDENTI STAGIONALI, IN SOMMINISTRAZIONE DEL SETTORE TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI O APPARTENENTI A SETTORI DIVERSI senza: trattamento pensionistico, rapporto di lavoro in essere, Naspi alla data del 23/03/2021; che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 01/01/2019 e il 23/03/2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo.

INTERMITTENTI, che abbiamo svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e il 23/03/2021, senza: trattamento pensionistico, rapporto di lavoro subordinato ad esclusione del contratto di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità alla data del 23/03/2021.

AUTONOMI OCCASIONALI SENZA PARTITA IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, con contratto occasionale dal 01/01/2019 al 23/03/2021 iscritti alla Gestione Separata con almeno 1 mese di contribuzione versata; SENZA: trattamento pensionistico, un contratto in essere alla data del 23/03/2021 ad esclusione del contratto di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità.

INCARICATI ALLE VENDITE A DOMICILIO con: un reddito annuo 2019 superiore a € 5.000, partiva Iva e con iscrizione alla Gestione Separata, non iscritti ad altre forme previdenziali; SENZA: trattamento pensionistico, rapporto di lavoro subordinato ad esclusione del contratto di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità alla data del 23/03/2021.

DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO DEL SETTORE DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI in possesso cumulativamente di:

  1. a) titolarità di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, la cui durata complessiva sia pari ad almeno 30 giornate, tra il 01/01/2019 e il 23/03/2021,
  2. b) titolarità nell’anno 2018 di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, la cui durata complessiva sia pari ad almeno 30 giornate;
  3. c) non essere titolari di trattamento pensionistico, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 23/03/2021.

ISCRITTI AL FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO con almeno 30 contributi giornalieri versati nel periodo dal 01/01/2019 al 23/03/2021, con un reddito riferito al 2019 non superiore a € 75.000 oppure con almeno 7 contributi giornalieri versati nel periodo dal 01/01/2019 al 23/03/2021 con un reddito riferito al 2019 non superiore a € 35.000. SENZA trattamento pensionistico, rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ad esclusione del contratto di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità alla data del 23/03/2021.