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Multato per aver scioperato il 2 giugno, Pierpaolo vince contro IKEA Bari – bariviva.it

Riparte la trattativa per il CCNL Multiservizi

Un notevole successo per la Filcams!

Il 2 giugno 2018 a Bari, un lavoratore aveva aderito alla manifestazione per rivendicare il diritto di non lavorare nei giorni festivi. Oggi, il tribunale di Bari, ha ribadito che scioperare è un diritto. 

Ikea in quel frangente ritenne che Pierpaolo, un Rsa che assieme ad altre lavoratrici e lavoratori aveva incorciato le braccia quel giorno, lo accusò di essere “assente ingiustificato” e per questo motivo lo multò, sottraendogli 4 ore di retribuzione.
Il ricorso presentato da Pierpaolo, assieme all’avvocata Ivana Carso è stato vinto, con la seguente motivazione da parte del giudice: “Il lavoratore non può essere obbligato alla prestazione di lavoro festivo e non può esser sanzionato disciplinarmente per l’assenza”.
Un traguardo importantissimo nella nostra battaglia contro le aperture del settore commercio nei giorni festivi. 

 

“Sono molto contento per la sentenza del Tribunale di Bari – commenta Pierpaolo Scattarella – mi auguro che possa esser utile a tanti altri lavoratori del commercio a cui viene negato il diritto di scegliere se esser in turno o meno durante i giorni festivi”.

È intervenuta anche Gigia Bucci, Segretaria della Confederazione barese, dichiarando: “Una vittoria doppia perché viene riconosciuto al lavoratore il diritto al riposo nelle giornate festive infrasettimanali e quello di scioperare proprio in quelle giornate contro chi vuole tenere aperti negozi e centri commerciali durante le festività.”
“È una sentenza innovativa – ribadisce Miccoli – in quanto il giudice nel merito pone in giusto risalto che il diritto a fruire di riposo nei giorni festivi è un diritto del lavoratore che può costituire oggetto di una contrattazione ampia con il datore di lavoro, nell’ottica della collaborazione del contemperamento con le esigenze datoriali, ma non può essere oggetto di una completa dismissione da parte del lavoratore, soprattutto laddove tale dismissione avviene al momento dell’assunzione, ovvero al momento in cui i rapporti di forza sono completamente squilibrati a vantaggio del datore (come provata dalla unilaterale predisposizione delle condizioni contrattuali…)”. “Si tratta – hanno infine commentato Bucci e Miccoli – di una decisione fondamentale per la nostra battaglia alla distinzione tra disponibilità o obbligatorietà. Nei contratti individuali i lavoratori spesso firmano la disponibilità al lavoro festivo, ma la disponibilità non vuol dire obbligatorietà e questa sentenza avvalora le nostre lotte”. 

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